DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE·n. 506·10 agosto 1945
Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano.
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Art. 1UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autor
Art. 2Gli uffici di pubblica sicurezza, i comandi locali dell'Arma dei carabinieri e il sindaco
Art. 3Chiunque omette di fare nel termine prescritto la denunzia prevista dall'art. 1 è punito c
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