Art. 1

In vigore dal 19 set 1945
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata: Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Chiunque detenga beni mobili o immobili che siano stati oggetto di confisca o sequestro disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e dichiarati privi di efficacia giuridica dall' del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 249, deve farne denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al comando locale dell'Arma dei carabinieri o, in mancanza di tali uffici, al sindaco del Comune entro il termine di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale obbligo incombe ugualmente a chiunque detenga beni mobili o immobili, che siano stati oggetto di concessioni, alienazioni o altri atti di disposizione, che siano privi di efficacia giuridica, in base alle disposizioni dell' del decreto legislativo suddetto. Uguale obbligo è fatto a chiunque: a) sia pervenuto direttamente o indirettamente in possesso di beni mobili mediante asportazione violenta o fraudolenta o comunque arbitraria datala sfera di pertinenza dei legittimi proprietari o possessori anche nel caso che detti beni siano stati abbandonati per sfuggire alla persecuzione politica nazi-fascista o per qualsiasi altra causa; b) sia pervenuto in possesso di beni mobili o immobili a seguito di espropriazione forzata a danno di perseguitati politici resisi assenti per sottrarsi a persecuzioni nazi-fasciste. Sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui da legge ammette la legittimità dell'acquisto per affetto del possesso di buona fede.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-10;506#art-1

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