Art. 2

In vigore dal 19 set 1945
Gli uffici di pubblica sicurezza, i comandi locali dell'Arma dei carabinieri e il sindaco trasmettono le denunzie ricevute alle prefetture, le quali provvedono a renderle note mediante la loro pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia. Quando occorra provvedere alla custodia di beni, dei quali sia ignoto il proprietario, il pretore del luogo, su richiesta del prefetto, nomina con decreto un custode dei beni medesimi. A custode si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 676 del Codice di procedura civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-10;506#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano. — Testo vigente | Portale Normativo