DECRETO LEGISLATIVO·n. 200·27 ottobre 2011
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 12 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1Campo di applicazioneArt. 2DefinizioniArt. 3Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 14, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri PaesiArt. 4Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 9 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimicheArt. 5Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del regolamento in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notificaArt. 6Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazioneArt. 7Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 15 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transitoArt. 8Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportateArt. 9Pagamento sanzioni pecuniarieArt. 10Attività di vigilanzaArt. 11Norme finaliArt. 12Disposizioni finanziarie
Richiamato da 2 norme
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