DECRETO LEGISLATIVO·n. 200·27 ottobre 2011
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
Abrogato dal 5 ottobre 2019 12 articoli 2 vigenze storicizzate
Consulta onlineIndice
Art. 1Campo di applicazione
Art. 2Definizioni
Art. 3Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 14, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi
Art. 4Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 9 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche
Art. 5Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 13 del regolamento in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica
Art. 6Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione
Art. 7Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 15 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito
Art. 8Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate
Art. 9Pagamento sanzioni pecuniarie
Art. 10Attività di vigilanza
Art. 11Norme finali
Art. 12Disposizioni finanziarie
Aggiornamenti recenti
- 5 ottobre 2019· abrogazione
ha disposto (con l'art. 12, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.