Art. 4

Abrogato

Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 9 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche

In vigore dal 2 apr 2017
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 28

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;200#art-4

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Art. 4 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. — Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 9 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche | Portale Normativo