Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 14, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi
In vigore dal 2 apr 2017
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 28
Art. 3 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. — Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 14, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi | Portale Normativo