Art. 3

Abrogato

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 14, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi

In vigore dal 2 apr 2017
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 28

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;200#art-3

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Art. 3 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. — Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 14, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi | Portale Normativo