DECRETO LEGISLATIVO·n. 612·17 aprile 1948
Finanziamento di lavori di completamento di edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra.
Vigente dal 27 maggio 1950 4 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Gli edifici predetti saranno trasferiti in uso della Opera nazionale invalidi di guerra ad
Art. 3Al finanziamento dei lavori di cui ai presente decreto si farà fronte con l'autorizzazione
Art. 4Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti v
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- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'articolo unico) la modifica dell'art. 2.