Art. 1

In vigore dal 23 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . Il Ministero dei lavori pubblici e autorizzato a provvedere ai lavori di completamento dei seguenti edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra: 1) Collegio di Pozzolatico in Firenze; 2) Collegio di Monte Mario (Camilluccia) Roma; 3) Casa nazionale per i grandi invalidi di guerra in Firenze; 4) Istituto per i grandi invalidi nervosi di Orosio (Como); 5) Collegio per minori di Buttrio (Udine); 6) Istituto siciliano per mutilati ed invalidi di guerra di Palermo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;612#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo