Art. 1
In vigore dal 23 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
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Il Ministero dei lavori pubblici e autorizzato a provvedere ai lavori di completamento dei seguenti edifici per ricovero ed assistenza degli invalidi di guerra:
1) Collegio di Pozzolatico in Firenze;
2) Collegio di Monte Mario (Camilluccia) Roma;
3) Casa nazionale per i grandi invalidi di guerra in Firenze;
4) Istituto per i grandi invalidi nervosi di Orosio (Como);
5) Collegio per minori di Buttrio (Udine);
6) Istituto siciliano per mutilati ed invalidi di guerra di Palermo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;612#art-1