Art. 4

In vigore dal 23 giu 1948
Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 40. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;612#art-4

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