DECRETO LEGISLATIVO·n. 366·18 febbraio 1948
Proroga della temporanea facolta' delle Amministrazioni militari di poter dimostrare nei conti materiali in carico agli enti dipendenti soltanto a quantita' e non a valore.
Vigente dal 1 febbraio 1958 2 articoli 4 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1948. Il presente decreto, munito del sigillo
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ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) la modifica dell'art. 1.