Art. 1
In vigore dal 1 feb 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
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Fino al 30 giugno 1949 le Amministrazioni militari possono dimostrare nei conti materiali in carico agli enti dipendenti soltanto a quantità e non a valore.
Entro tale termine la contabilità del materiale potrà, altresì, essere resa solo a quantità.
Fino alla stessa data le Amministrazioni anzidette sono, inoltre, esonerate dal rendere il conto consuntivo patrimoniale dei materiali militari.
Note all'articolo
- La L. 24 dicembre 1957, n. 1301 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366 prorogate con legge 4 novembre 1950, n. 916, hanno efficacia, per le Amministrazioni dell'esercito e dell'aeronautica, fino al 30 giugno 1951".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-18;366#art-1