Art. 2

In vigore dal 19 mag 1948
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1948 Atti dei Governo, registro n. 19, foglio n. 157. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-18;366#art-2

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Art. 2 Proroga della temporanea facolta' delle Amministrazioni militari di poter dimostrare nei conti materiali in carico agli enti dipendenti soltanto a quantita' e non a valore. — Testo vigente | Portale Normativo