DECRETO LEGISLATIVO·n. 67·31 gennaio 1948
Delegazione al Presidente della Repubblica dei poteri per la concessione di amnistia e di condono per i reati finanziari.
Vigente dal 25 giugno 1956 5 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 79 della Costituzione; Visto l'art. 4 del decr
Art. 2Fuori dei casi previsti dall'art. 1, il Presidente della Repubblica è altresì delegato a c
Art. 3L'amnistia ed il condono previsti nei precedenti articoli si applicano ai fatti commessi f
Art. 4Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti negli articoli 1 e 2, non si tiene conto d
Art. 5Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzett