Art. 3
In vigore dal 26 feb 1948
L'amnistia ed il condono previsti nei precedenti articoli si applicano ai fatti commessi fino a tutto il 31 dicembre 1947 e non sono concessi se:
1) trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato l'accertamento d'ufficio non presentino la prescritta dichiarazione entro il 30 aprile 1948;
2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio non completino, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata;
3) trattandosi di morosità del pagamento dei tributi o canoni, oppure di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, i contribuenti non paghino i tributi o canoni o non adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il 31 maggio 1948.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-31;67#art-3