Art. 2
In vigore dal 26 feb 1948
Fuori dei casi previsti dall', il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere il condono delle pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno, comminante per le infrazioni previste nelle leggi fiscali e delle pene della multa e dell'ammenda non superiori a L. 5000, comminate per infrazioni previste nelle stesse leggi.
Le pene restrittive della libertà personale e quelle della multa o dell'ammenda, inflitte o da infliggere, che superino il massimo previsto nel comma precedente, saranno rispettivamente ridotte di un anno o di L. 5000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-31;67#art-2