DECRETO LEGISLATIVO·n. 77·23 gennaio 1948
Ulteriore proroga dei termini previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali.
Vigente dal 25 giugno 1956 2 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione