Art. 2

In vigore dal 2 mar 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - DEL VECCHIO - EINAUDI - TREMELLONI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte del conti, addì 25 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 159. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;77#art-2

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Art. 2 Ulteriore proroga dei termini previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali. — Testo vigente | Portale Normativo