Art. 1
In vigore dal 2 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
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Il trattamento economico previsto dall' del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, spetta anche ai lavoratori delle imprese industriali soggette al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 523, per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che siano stati licenziati dopo il 31 dicembre 1947 e sino al 31 maggio 1948.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;77#art-1