DECRETO·n. 51·20 gennaio 1988
Modalita' di consegna del vino in distilleria in applicazione dell'art. 1 del regolamento CEE n. 1410/87 per i produttori che nella campagna 1986-87 non hanno trasformato i mosti in mosti concentrati
Vigente dal 2 marzo 1988 2 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 854/86 della comm
Art. 2I volumi di vino di cui al precedente art. 1 devono essere distillati entro il 30 aprile 1