Art. 2
In vigore dal 2 mar 1988
I volumi di vino di cui al precedente devono essere distillati entro il 30 aprile 1988 ed i prodotti ottenuti dalla loro distillazione possono essere consegnati all'A.I.M.A. fino al 30 maggio 1988.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.
Roma, addì 20 gennaio 1988
Il Ministro: PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-01-20;51#art-2