Art. 1
In vigore dal 2 mar 1988
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE n. 854/86 della commissione, del 24 marzo 1986, recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio;
Visto il regolamento CEE n. 1410/87 della commissione, del 22 maggio 1987, recante modifiche al citato regolamento n. 854/86, in particolare l';
Attesa la necessità di stabilire la data entro cui deve essere consegnato alla distillazione di cui all'art. 39 del citato regolamento CEE n. 822/87, il vino da tavola relativo al mosto d'uva che alla prevista data del 31 agosto 1987 non è stato trasformato in mosto concentrato o mosto concentrato rettificato;
Decreta:
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Il produttore vinicolo che alla data del 31 agosto 1987 non ha trasformato il mosto d'uva in mosto concentrato o mosto concentrato rettificato in base all'impegno assunto ai sensi del regolamento CEE n. 1410/87, è tenuto a consegnare alla distillazione, entro il 20 marzo 1988, un quantitativo di vino da tavola pari a quello risultante dall'applicazione della percentuale d'obbligo di cui al regolamento n. 854/86, aumentato del 20%.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1988-01-20;51#art-1