Art. 180
Riserve in sospensione d'imposta
In vigore dal 1 gen 2004
1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui all' i fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile organizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-180