Art. 181
Perdite fiscali
In vigore dal 12 gen 2019
1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell', le perdite fiscali, l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell' del presente testo unico, nonché l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all', comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all', comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 12, comma 8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere del 1 gennaio 2005".
- Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-181