Art. 181

Abrogato

Perdite fiscali

In vigore dal 1 gen 2027
1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell', le perdite fiscali, l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 5 dell' del presente testo unico, nonché l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all', comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all', comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-12-22;917#art-181

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