Parte I
Art. 7 bis
Sanzioni amministrative
In vigore dal 29 mag 2003
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-7-bis