Titolo V
Art. 113 bis
Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica
In vigore dal 5 ago 2004
1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 4/8/2004, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente art. 113-bis, nel testo introdotto dal comma 15 dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-113-bis