Capo II
Art. 65
Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale.
In vigore dal 8 apr 2014
(Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale).
1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-65