Art. 65 · Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale.
Capo II

Art. 65

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Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale.

In vigore dal 8 apr 2014
(Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale). 1. Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale. 2. Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune. 3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-65