Capo II
Art. 62
Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia
In vigore dal 13 ott 2000
Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia
1. Fermo restando quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall' del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-62