Capo II

Art. 62

Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

In vigore dal 13 ott 2000
Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia 1. Fermo restando quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall' del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-62

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