Capo II
Art. 244
Dissesto finanziario
In vigore dal 13 ott 2000
Dissesto finanziario
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all', nonché con le modalità di cui all' per le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-244