Titolo VII
Art. 240
Responsabilità dell'organo di revisione
In vigore dal 13 ott 2000
Responsabilità dell'organo di revisione
1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione dei loro ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-240