Titolo VIIICapo CAPO

Art. 242

Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli

In vigore dal 8 dic 2012
1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento. 2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente. 3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province e comunità montane.

Note all'articolo

  • Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "La condizione di deficitarieta' strutturale di cui all'articolo 242, del citato Testo unico n. 267 del 2000, come modificato dal comma 1, lettera p), continua ad essere rilevata, per l'anno 2013, dalla tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-242

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