Capo III

Art. 220

Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento

In vigore dal 13 ott 2000
Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento 1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all' il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-220

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