Art. 223
Verifiche ordinarie di cassa
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-223
Verifiche ordinarie di cassa
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L'organo di revisione economico-finanziaria ha l'obbligo di eseguire ogni tre mesi una verifica ordinaria di cassa. Tale controllo riguarda la gestione del servizio di tesoreria e l'operato degli altri agenti contabili dell'ente. Inoltre, il regolamento di contabilità dell'ente può stabilire che l'amministrazione svolga ulteriori verifiche di cassa in modo autonomo.
La norma ha lo scopo di garantire il regolare controllo e monitoraggio periodico delle risorse monetarie e della gestione contabile dell'ente locale.
Si applica all'organo di revisione economico-finanziaria, all'amministrazione dell'ente, al servizio di tesoreria e agli altri agenti contabili.
Allo scadere del trimestre, i revisori dei conti di un Comune effettuano il controllo dei registri e dei fondi presenti presso la tesoreria comunale per accertare la regolare tenuta della cassa. Contestualmente, verificano la gestione effettuata dagli altri agenti contabili dell'ente incaricati del maneggio di denaro.
Obbligo per l'organo di revisione di eseguire con cadenza trimestrale la verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria e degli altri agenti contabili; eventuali ulteriori verifiche a carico dell'amministrazione se previste dal regolamento di contabilità.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.