Capo III

Art. 216

Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuali dal tesoriere

In vigore dal 25 dic 2019
Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuali dal tesoriere 1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157. 2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica,compresa la codifica SIOPE di cui all' della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 2019, N. 157.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-216

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