Titolo II
Art. 14
Compiti del comune per servizi di competenza statale
In vigore dal 13 ott 2000
Compiti del comune per servizi di competenza statale
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-14