Titolo II
Art. 18
Titolo di città
In vigore dal 13 ott 2000
Titolo di città
1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-18