Parte I

Art. 9

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

In vigore dal 29 apr 2006
Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale 1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia. 2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-9

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