Capo II
Art. 202
Ricorso all'indebitamento
In vigore dal 13 ott 2000
Ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all' e per altre destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-202