Titolo IV

Art. 199

Fonti di finanziamento

In vigore dal 12 set 2014
Fonti di finanziamento 1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare: a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti; b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti: c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni; d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali; e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'; f) mutui passivi; g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge. 1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-199

In sintesi

L'articolo elenca le fonti con cui gli enti locali possono finanziare le proprie spese di investimento. Tra queste rientrano entrate correnti specifiche, avanzi di bilancio o di amministrazione, vendite di beni patrimoniali, proventi da concessioni edilizie, trasferimenti in conto capitale e mutui o altre forme di ricorso al mercato finanziario. Viene inoltre stabilito un vincolo esplicito di destinazione: le entrate correnti per investimenti, quelle da alienazioni/concessioni, i trasferimenti in conto capitale e i mutui devono essere usati esclusivamente per investimenti e mai per la spesa corrente.

Perché esiste questa norma

La norma definisce in modo tassativo le risorse finanziarie che gli enti locali possono impiegare per realizzare investimenti, garantendo che determinate entrate restino vincolate a tali scopi.

A chi si applica

La norma si applica a tutti gli enti locali che intendono attivare e finanziare spese di investimento.

Esempio pratico

Un Comune decide di realizzare un'opera pubblica utilizzando le somme incassate dall'alienazione di un proprio immobile e i proventi derivanti da concessioni edilizie. In base a questo articolo, tali fondi devono essere destinati esclusivamente alla copertura dell'investimento e non possono essere utilizzati per pagare le spese ordinarie di funzionamento dell'ente.

Adempimenti e conseguenze

Le entrate specificate al comma 1-bis (lettere a, c, d, f) hanno il vincolo obbligatorio di destinazione esclusiva alle spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

Cosa è cambiato

Il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (introducendo l'art. 74 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) ha disposto tramite l'art. 1, comma 1, lettera aa la modifica dell'art. 199, comma 1, lett.

Domande frequenti

Quali risorse possono utilizzare gli enti locali per finanziare gli investimenti?Possono utilizzare entrate correnti destinate per legge agli investimenti, avanzi di parte corrente o di amministrazione, alienazioni di beni, concessioni edilizie, trasferimenti in conto capitale, mutui e altre forme di ricorso al mercato finanziario.
Le somme derivanti da mutui o alienazioni patrimoniali possono essere usate per la spesa corrente?No, la legge vieta espressamente di impiegare tali entrate per la spesa corrente, vincolandole in modo esclusivo al finanziamento di spese di investimento.
Come viene calcolato l'avanzo di parte corrente utilizzabile per gli investimenti?È costituito dall'eccedenza delle entrate correnti rispetto alle spese correnti, queste ultime aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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