Capo II

Art. 205

Attivazione di prestiti obbligazionari

In vigore dal 13 ott 2000
Attivazione di prestiti obbligazionari 1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-205

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