Capo II
Art. 205
Attivazione di prestiti obbligazionari
In vigore dal 13 ott 2000
Attivazione di prestiti obbligazionari
1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267#art-205