Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Titolo VIArt. 66Computo dei terminiIn vigore dal 1 gen 1974 al 31 dic 2026Copia linkA−AA+Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.Storico versioni· 1 modificazioneLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600#art-66