Titolo VI
Art. 66
Computo dei termini
In vigore dal 1 gen 1974
Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600#art-66