Titolo VI

Art. 66

Computo dei termini

In vigore dal 1 gen 1974
Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600#art-66

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