Titolo VI

Art. 62

Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche

In vigore dal 1 gen 1974
La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600#art-62

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