Titolo VI

Art. 70

Norme applicabili

In vigore dal 29 mar 1975
Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 898, e successive integrazioni. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell' della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600#art-70

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo