Art. 8

In vigore dal 25 apr 2005
1.   Gli atti adottati dalle istituzioni ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie previste dal presente protocollo conservano la loro natura giuridica; in particolare, rimangono applicabili le procedure per la loro modifica. 2.   Le disposizioni del presente protocollo che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti adottati dalle istituzioni acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono soggette alle stesse norme.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:acc_2005:pro_1:sign#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo