Art. 3

In vigore dal 25 apr 2005
1.   La Bulgaria e la Romania aderiscono alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. 2.   La Bulgaria e la Romania si trovano nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni adottate dal Consiglio europeo o dal Consiglio, nonché rispetto a quelle relative all'Unione adottate di comune accordo dagli Stati membri; esse rispetteranno quindi i principi e gli orientamenti che derivano da dette dichiarazioni, risoluzioni o altre posizioni e prenderanno le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione. 3.   La Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell'allegato I. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio nelle decisioni di cui al paragrafo 4. 4.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le decisioni europee che apportano alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3 tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione e pubblica il testo adattato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 5.   La Bulgaria e la Romania si impegnano, relativamente alle convenzioni e ai protocolli di cui al paragrafo 3, ad adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate alla data di adesione dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, e ad agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri. 6.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può adottare decisioni europee che integrano l'allegato I con le convenzioni, gli accordi e i protocolli firmati prima della data di adesione. 7.   Gli strumenti specifici di cui al presente articolo includono quelli citati nell'articolo IV-438 della Costituzione.
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