Art. 12
In vigore dal 25 apr 2005
L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma del trattato CEEA relativo alla composizione del Comitato scientifico e tecnico è sostituito dal seguente:
«2.
Il comitato è composto di quarantuno membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.»
Storico versioni
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