Art. 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato: 1) all’, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente: «A norma delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 31 quater del presente regolamento, se il paese terzo che rilascia il documento non utilizza ELAN, i documenti di cui al primo comma devono essere conformi ai requisiti stabiliti al capo II e all’allegato I del presente regolamento.»; 2) all’articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   L’autorità competente del Bangladesh inserisce una delle diciture elencate nell’allegato III nella sezione “Note particolari/condizioni particolari (Testo libero)” nell’ELAN1L-TCDOC, sottotipo “certificato di origine” o, in alternativa, se durante i periodi transitori disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 31 quater tale autorità non utilizza ELAN, nella sezione “Osservazioni” del certificato di origine.» ; 3) all’articolo 31 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I certificati di ammissibilità sono rilasciati conformemente alle norme sull’ELAN1L-TCDOC di cui all’allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, a meno che le disposizioni transitorie di cui all’articolo 31 quater del presente regolamento non consentano all’autorità o all’agenzia competente della Nuova Zelanda di rilasciarli a norma dell’allegato II, parte H, del presente regolamento.» ; 4) all’articolo 31 ter, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I certificati di ammissibilità sono rilasciati conformemente alle norme sull’ELAN1L-TCDOC di cui all’allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, a meno che le disposizioni transitorie di cui all’articolo 31 quater del presente regolamento non consentano all’autorità o all’agenzia competente della Nuova Zelanda di rilasciarli a norma dell’allegato II, parte I, del presente regolamento.» ; 5) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
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