Art. 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Inoltre, in deroga al paragrafo 3, se le schede dei contingenti tariffari pertinenti di cui agli allegati da II a XII bis indicano codici preceduti da “ex”, gli operatori possono presentare domande di titoli indicando i rispettivi codici TARIC o i codici pertinenti preceduti da “ex”.»;
2)
all’articolo 11, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. I titoli per i contingenti tariffari disciplinati dal presente regolamento sono rilasciati per quantitativi espressi in peso di prodotto, tranne quando le relative schede dei contingenti tariffari di cui agli allegati da II a XII bis indicano il quantitativo totale disponibile per il contingente in equivalente peso calcolato, in tal caso i titoli sono rilasciati per i quantitativi espressi in tale equivalente peso.
In ogni caso le autorità competenti indicano il quantitativo globale oggetto del titolo.
6. Se le schede dei contingenti tariffari pertinenti di cui agli allegati da II a XII bis indicano codici preceduti da “ex”, le autorità competenti rilasciano i titoli per i rispettivi codici preceduti da “ex”.»
;
3)
all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se richiesto dagli allegati da II a XII bis, una prova dell’origine valida è presentata alle autorità doganali dell’Unione unitamente a una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti in questione. I documenti richiesti per la prova dell’origine per ciascun contingente tariffario sono elencati in tali allegati.»
;
4)
l’articolo 15 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 15 bis
Certificati di origine non preferenziale rilasciato in formato elettronico
1. I certificati di origine relativi ai prodotti originari di un paese terzo per il quale sono istituiti regimi speciali d’importazione non preferenziali sono rilasciati conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XIV.8 del presente regolamento. Si applicano gli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
2. Durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento, i certificati di origine di cui al paragrafo 1 possono essere rilasciati sulla base:
a)
del modello di cui all’allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
b)
del modello di cui alla parte B dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988;
c)
del modulo di cui all’allegato XVII del presente regolamento conformemente alle specifiche tecniche ivi stabilite.»
;
5)
l’articolo 68 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è soppresso;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini delle domande di titoli e delle notifiche alla Commissione, il quantitativo totale è convertito in equivalente uova in guscio:
a)
conformemente all’allegato XVI, parte A, per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4275, 09.4401, 09.4402 e 09.4403;
b)
conformemente all’allegato XVI, parte D, punto 2, per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.4950 e 09.4955.
Per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4276, il quantitativo è espresso in chilogrammi di peso di prodotto.»
;
c)
i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;
6)
l’articolo 72 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 72 ter
Uso dei documenti rilasciati dalle autorità di paesi terzi in ELAN
1. I paesi terzi possono rilasciare documenti in ELAN o trasmetterli a tale sistema su base volontaria prima della data di cui all’articolo 72 quater, paragrafo 1. Tali documenti hanno valore giuridico per l’immissione in libera pratica o l’esportazione di prodotti agricoli.
Quando le autorità emittenti di paesi terzi indicano in ELAN che il documento è utilizzato al di fuori di ELAN, le copie in ELAN non hanno valore giuridico. Le copie cartacee corrispondenti rilasciate da paesi terzi hanno valore giuridico solo se recano la firma e il timbro dell’autorità emittente.
2. La Commissione pubblica sul proprio sito web (*1) l’elenco dei paesi che utilizzano ELAN su base volontaria prima del 17 gennaio 2028.
3. Quando i documenti rilasciati dal paese terzo sono rilasciati in ELAN o trasmessi a tale sistema ma devono essere messi a disposizione delle autorità doganali al di fuori di ELAN, le autorità emittenti li stampano da ELAN su richiesta dell’operatore economico. Esse indicano in ELAN che i documenti saranno utilizzati al di fuori di ELAN.
Le autorità emittenti che stampano documenti rilasciati da paesi terzi conformemente al presente paragrafo inseriscono nel documento stampato:
a)
la data in cui il documento è stato stampato;
b)
la firma del funzionario che l’ha stampato;
c)
il timbro o il sigillo in corso di validità dell’autorità che si occupa della stampa.
(*1)
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/market-measures/elan_it.»;"
()
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/market-measures/elan_it.»;
7)
all’articolo 72 quater, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando i documenti rilasciati dal paese terzo sono rilasciati in ELAN o trasmessi a tale sistema ma devono essere messi a disposizione delle autorità doganali al di fuori di ELAN, le autorità emittenti li stampano da ELAN su richiesta dell’operatore economico. Esse indicano in ELAN che i documenti saranno utilizzati al di fuori di ELAN.
Le autorità emittenti che stampano documenti rilasciati da paesi terzi conformemente al primo comma inseriscono nel documento stampato:
a)
la data in cui il documento è stato stampato;
b)
la firma del funzionario che l’ha stampato;
c)
il timbro o il sigillo in corso di validità dell’autorità che si occupa della stampa.»
;
8)
gli allegati I, II, IV, VIII, XI, XII, XIV.8 e XVI sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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