Art. 5
Disposizioni transitorie
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri che stampano titoli in un sistema nazionale di rilascio di titoli attuano le modifiche di cui all’allegato I, punto 1, lettere a) e c), e punto 2, del presente regolamento al più tardi alla data di cui all’articolo 21 ter, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
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