Art. 8
Norme tecniche, di sicurezza e di interoperabilità operativa per la conversione o la sostituzione transfrontaliera delle patenti di guida mobili
Norme tecniche, di sicurezza e di interoperabilità operativa per la conversione o la sostituzione transfrontaliera delle patenti di guida mobili
1. Nell’ambito delle procedure nazionali per la conversione delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri, lo Stato membro che procede alla conversione:
a)
verifica il formato della patente di guida in possesso del candidato nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/2205;
b)
a seguito dell’esito positivo dei controlli di cui alla lettera a), notifica la conversione allo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida attraverso la rete dell’UE delle patenti di guida;
c)
se del caso, esige la consegna della patente di guida fisica del candidato per poter procedere alla conversione.
Ai fini dei controlli di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro che riceve la richiesta utilizza le informazioni messe a disposizione attraverso la rete dell’UE delle patenti di guida.
2. Dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), lo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida da convertirsi:
a)
procede nel modo seguente qualora il titolare della patente di guida da convertirsi possegga una patente di guida mobile:
i)
valuta, quanto prima e conformemente alle proprie procedure nazionali, se la richiesta è accurata e non contiene errori manifesti;
ii)
dopo che la valutazione di cui al punto i) si è conclusa positivamente o dopo che sono stati risolti eventuali problemi relativi alla notifica:
—
revoca quanto prima la patente di guida mobile, se rilasciata con un periodo di validità tecnica superiore a un’ora,
—
se del caso, informa immediatamente l’utente che la sua patente di guida mobile è stata revocata o sarà revocata a breve,
—
si impegna immediatamente a non rilasciare più la patente di guida mobile da convertirsi;
iii)
informa immediatamente lo Stato membro che sta procedendo alla conversione delle misure adottate a norma del punto ii);
b)
qualora non possieda una patente di guida mobile, il titolare della patente di guida da convertirsi informa immediatamente e automaticamente lo Stato membro che effettua la conversione di aver ricevuto la notifica.
3. Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii), o al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e, se del caso, dopo la consegna della patente di guida fisica, lo Stato membro che effettua la conversione adotta almeno una delle seguenti misure:
a)
mette la patente di guida mobile convertita a disposizione del titolare per il rilascio;
b)
rilascia immediatamente una patente di guida fisica conformemente alle norme nazionali applicabili.
4. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/2205, qualora la sostituzione di una patente di guida sia richiesta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione, lo Stato membro cui si chiede di procedere alla sostituzione applica mutatis mutandis le procedure di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.
Storico versioni
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